Regolamento di servizioCapo II

Art. 144

In vigore dal 10 apr 2001
Spetta ai militari del Corpo di scortare le merci sbarcate, che si debbano eventualmente trasportare da una ad altra sezione doganale, sia per via di terra che per via di mare, quando la scorta venga ordinata dal Capo della dogana. Parimenti, i militari scortano le merci che rimangono sui bastimenti i quali provengano da mare e debbano, per fiumi e canali, recarsi nell'interno del Regno, quando la visita delle merci stesse debba aver luogo, per autorizzazione del capo della dogana, nel luogo di destinazione dei bastimenti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-144

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