Regolamento di servizio

Art. 149

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo destinati ad assistere alle operazioni di sbarco, trasbordo o imbarco debbono assicurasi della corrispondenza delle merci coi documenti doganali ed attestare su questi l'avvenuta operazione, indicando le eventuali differenze riscontrate. Nelle operazioni di sbarco dei bagagli dei passeggeri provenienti da scali esteri o nazionali, i militari eseguono una vigilanza analoga a quella prescritta per gli stessi arrivi coi treni. Quando si tratti d'imbarco delle merci menzionate nell', l'attestazione deve comprovare non soltanto l'eseguito imbarco, ma anche l'esistenza delle merci sul bastimento in partenza. A tal uopo, se la bolletta doganale è munita di contro-bolletta e di riscontrini, l'attestazione deve essere apposta anche su di essi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-149

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Art. 149 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo