Regolamento di servizio
Art. 152
In vigore dal 10 apr 2001
Quando lo sbarco, l'imbarco od il trasbordo delle merci avvengano soltanto per una parte delle merci indicate nei rispettivi documenti doganali, i militari del Corpo attestano su questi documenti la parziale operazione, consegnandoli poi alla dogana.
Se, per l'immediata partenza del bastimento, non potessero trattenersi i documenti relativi all'imbarco od al trasbordo, i militari appongono l'attestazione, e ne informano la dogana per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-152