Regolamento di servizio
Art. 153
In vigore dal 10 apr 2001
Per le operazioni di sbarco, trasbordo ed imbarco compiute, tanto di giorno quanto di notte, dalle navi da guerra nazionali, od anche estere per gli Stati coi quali siavi reciprocità di trattamento, i militari del Corpo si limitano a sorvegliare le merci da mare. Quando però le merci destinate all'imbarco od al trasbordo sulle dette navi siano estere, i militari del Corpo le scortano fin sotto la nave e ritirano, sui documenti doganali riferentisi alle merci, o ricevono su foglie a parte da consegnarsi alla dogana, una attestazione di ricevuta, scritta dal comandante o da chi per esso.
Allo stesso modo i militari del Corpo si regolano per i bastimenti da diporto (yachts), avvertendo che i soli yachts di bandiera estera possono imbarcare merci estere per provviste o dotazione di bordo, quando appartengono ad uno Stato che accordi eguale trattamento ai yachts italiani, che approdano nei suoi porti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-153