Regolamento di servizio

Art. 156

In vigore dal 10 apr 2001
Ogniqualvolta i militari del Corpo, nei luoghi di approdo, si mettano in contatto di bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono prontamente renderne informata l'autorità sanitaria marittima, e porsi a disposizione di questa al pari dell'equipaggio dei bastimenti. Analogamente, ogni volta che compiano nel mare territoriale visite a bordo di bastimenti provenienti dall'estero, i militari del Corpo debbono, all'approdo, darne pronta notizia all'autorità sanitaria marittima, indicando il nome e la provenienza dei bastimenti visitati. I natanti di qualsiasi specie addetti al servizio della Guardia di finanza sono assimilati, anche nei rapporti della sanità marittima, a quelli della Regia marina.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-156

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Art. 156 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo