Regolamento di servizio
Art. 156
In vigore dal 10 apr 2001
Ogniqualvolta i militari del Corpo, nei luoghi di approdo, si mettano in contatto di bastimenti non ancora ammessi a libera pratica nei riguardi della sanità marittima, debbono prontamente renderne informata l'autorità sanitaria marittima, e porsi a disposizione di questa al pari dell'equipaggio dei bastimenti.
Analogamente, ogni volta che compiano nel mare territoriale visite a bordo di bastimenti provenienti dall'estero, i militari del Corpo debbono, all'approdo, darne pronta notizia all'autorità sanitaria marittima, indicando il nome e la provenienza dei bastimenti visitati.
I natanti di qualsiasi specie addetti al servizio della Guardia di finanza sono assimilati, anche nei rapporti della sanità marittima, a quelli della Regia marina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-156