Regolamento di servizio›Capo III
Art. 158
In vigore dal 10 apr 2001
È compito dei militari del Corpo d'intervenire al compimento delle operazioni, di visita doganale anche quando si eseguano fuori degli spazi e dei luoghi ordinariamente assegnati, per esercitare sulle merci la necessaria vigilanza fino al termine delle operazioni ed apporre sulle bollette i visti stabiliti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-158