Regolamento di servizio
Art. 155
In vigore dal 10 apr 2001
Pei bastimenti in partenza i militari del Corpo debbono assicurarsi che non escano dal porto o dalla rada senza averne ricevuto permesso scritto dalla dogana. Debbono anche procurare di accertarsi che le merci portate dai bastimenti in partenza siano regolarmente coperte dai documenti doganali.
Debbono inoltre riscontrare la licenza dell'autorità marittima valevole come lasciapassare, di che al precedente , e sorvegliare anche i galleggianti che partono carichi di merci per le quali è libero l'imbarco e lo sbarco senza recapiti doganali, di che alla lettera b) dell'.
Se da bastimenti già muniti del manifesto di partenza si intenda di sbarcare merci o provviste, i militari si assicurano che tale sbarco sia stato espressamente autorizzato dalla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-155