Regolamento di servizioCapo III

Art. 159

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo che prestano servizio di sorveglianza nelle dogane e nei luoghi in cui si compiono operazioni doganali dipendono, agli effetti del servizio medesimo, dal capo della dogana e, per esso, dai capi reparto degli uffici cui sono rispettivamente addetti, eseguendone gli ordini e le istruzioni. I militari incaricati del servizio di riscontro, operano secondo gli ordini dati dai superiori del Corpo d'accordo col capo della dogana.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-159

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Art. 159 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo