Regolamento di servizio›Capo III
Art. 157
In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Guardia di finanza di servizio presso le dogane hanno attribuzioni di sorveglianza e di riscontro.
La sorveglianza si esercita ni locali e negli spazi doganali ed è diretta a far osservare le disposizioni date dalla dogana per la sicurezza e il buon ordine dei locali, per la disciplina del movimento delle merci e per la custodia di esse, impedendo che avvengano sottrazioni, manipolazioni, confusioni o sostituzioni di merci.
Il riscontro si esercita:
alle porte ed ai varchi di uscita delle dogane, per assicurare che non si asportino merci dai locali e dagli spazi doganali e dagli altri luoghi in cui, furono verificate, se non sono accompagnate dalla rispettiva bolletta;
ai varchi doganali del confine di terra, per le attestazioni di entrata od uscita delle merci, quando occorrano, sulle bollette che le accompagnano.
Rientrano pure nella funzione di riscontro le attestazioni di imbarco, sbarco, trasbordo ed esistenza a bordo, ove siano richieste, sulle bollette che accompagnano le merci.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-157