Regolamento di servizio
Art. 154
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle operazioni d'imbarco, sbarco e trasbordo di merci in cabotaggio, oltre all'adempimento degli incarichi già specificati negli articoli precedenti, spetta ai militari della Guardia di finanza:
a) accertare, col concorso degli impiegati doganali, od anche senza questo concorso, quando così sia disposto dal capo della dogana, l'esistenza a bordo delle merci giunte in cabotaggio ed altrove destinate nel caso di reintroduzione parziale:
b) vigilare l'imbarco e lo sbarco, anche fuori del circuito degli uffici doganali, delle merci che alla rinfusa possono spedirsi in cabotaggio e reintrodursi nello Stato, senza documenti doganali, perché esenti da qualsiasi diritto di confine all'importazione ed alla esportazione e non soggette a vincoli stabiliti da leggi speciali;
c) sorvegliare il movimento delle botti e dei barili vuoti spediti in cabotaggio e reintrodotti nello Stato senza lasciapassare, al fine di accertare che siano muniti del bollo che ne prova la nazionalità;
d) accertare il regolare stato delle stive e dei compartimenti dei piroscafi ammessi al trasporto delle merci in cabotaggio, nei modi stabiliti dall' della legge doganale;
e) vigilare continuamente le merci che devono essere spedite con la procedura speciale della lista di carico, fintanto che non siano imbarcate e rinchiuse nelle stive, non abbandonando il piroscafo finché non sia piombato il boccaporto o l'accesso al compartimento;
f) procedere allo spiombamento delle stive all'arrivo dei piroscafi, previo accertamento dell'integrità della chiusura e dei contrassegni apposti dalla dogana di partenza, fare il riscontro sommario dei colli, man mano che vengono estratti dalle stive, in confronto dei lasciapassare-lista di carico e scortarli a terra fino all'introduzione nei magazzini;
g) se debbono rimanere merci a bordo dopo le operazioni di sbarco ed imbarco, sorvegliare continuamente le stive dei piroscafi, fin quando rimangono aperte pel compimento delle operazioni suddette;
h) scortare da uno ad altro piroscafo le merci spedite coll'anzidetta procedura, nel caso che debbano essere trasbordate.
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della legge doganale. - Il trasporto delle merci nazionali da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o in parte di stiva dei piroscafi delle società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane, è sottoposto al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-154