Regolamento di servizio
Art. 164
In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo in servizio di riscontro presso le dogane del confine di terra o di lago tengono il registro dei visti, per annotarvi: i visti uscire dallo Stato apposti:
sulle bollette di cauzione per merci estere in uscita per transito, e per riesportazione da deposito o da temporanea importazione;
sulle bollette di merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti o con abbuoni;
sulle bollette di temporanea esportazione, e su quelle di cauzione o di lasciapassare per circolazione;
e i visti entrare nello Stato apposti sulle bollette di cauzione o di lasciapassare per merci in circolazione al reingresso nel Regno.
Parimenti presso le dogane di mare i militari di riscontro tengono il registro dei visti per annotarvi visti imbarcare apposti sulle bollette di lasciapassare e di cauzione, sulle bollette di esportazione temporanea o con restituzione di diritti o con abbuoni e sulle bollette di riesportazione a scarico di temporanea importazione; nonché i visti sbarcare apposti sulle bollette di lasciapassare e di cauzione.
Le bollette di lasciapassare che hanno servito per la reintroduzione in cabotaggio di merci non soggette a dazio di esportazione si trattengono e si uniscono al registro dei visti ove sono annotate le attestazioni di sbarco.
I registri esauriti, con i documenti che vi fossero allegati, devono essere consegnati alla dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-164