Regolamento di servizio

Art. 169

In vigore dal 10 apr 2001
Quando per disposizione della dogana, si debba far luogo alla distruzione di merci abbandonate o avariate, i militari del Corpo vi intervengono coi funzionari di dogana e con le altre persone che vi fossero interessate, concorrendo con essi alla redazione del verbale, destinato a far fede dell'operazione effettuata. Ove la partita di merci sia di qualche importanza, deve sempre intervenire un ufficiale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-169

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Art. 169 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo