Regolamento di servizio
Art. 169
In vigore dal 10 apr 2001
Quando per disposizione della dogana, si debba far luogo alla distruzione di merci abbandonate o avariate, i militari del Corpo vi intervengono coi funzionari di dogana e con le altre persone che vi fossero interessate, concorrendo con essi alla redazione del verbale, destinato a far fede dell'operazione effettuata.
Ove la partita di merci sia di qualche importanza, deve sempre intervenire un ufficiale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-169