Regolamento di servizio

Art. 166

In vigore dal 10 apr 2001
In caso di fondato sospetto di irregolarità o di frode riguardo alle merci che escono dal recinto doganale, i militari del Corpo devono richiedere che esse vengano sottoposte a controvisita. La richiesta deve farsi o all'ispettore capo di controllo incaricato del servizio di riscontro permanente delle merci, o al capo del servizio visite, o, dove l'uno e l'altro manchino, al capo della dogana. La controvisita si esegue da un impiegato della dogana all'uopo delegato o dal capo della dogana stessa, con la presenza del proprietario delle merci o di chi per lui, e con la presenza altresì del militare richiedente. Il quale prende nota degli elementi distintivi della bolletta relativa alle merci verificate e li trascrive nel registro di riscontro, aggiungendo un breve cenno dei motivi che determinarono la richiesta della controvisita e del risultato di questa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-166

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Art. 166 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo