Regolamento di servizio
Art. 168
In vigore dal 10 apr 2001
Negli uffici doganali presso le stazioni di confine, dove una seconda visita potrebbe ostacolare il movimento dei treni, non si debbono di regola richiedere controvisite; salvo il caso di assoluta certezza di frode.
Nei predetti uffici, però, i militari del Corpo che concorrono alla visita, diretta dagli impiegati doganali, possono sottoporre a questi i rilievi che reputano opportuni, durante l'operazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-168