Regolamento di servizio

Art. 171

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio di vigilanza presso i magazzini generali è eseguito dai militari della Regia guardia di finanza in conformità delle disposizioni speciali che per ciascun magazzino generale sono stabilite dai direttori delle circoscrizioni doganali. Di regola, essi sorvegliano tutti gli accessi ai magazzini, nelle ore di servizio, a garanzia dei diritti doganali, e provvedono allo stesso effetto, per la vigilanza esterna, saltuaria, nelle ore in cui i magazzini sono chiusi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-171

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Art. 171 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo