Regolamento di servizioCapo V

Art. 176

In vigore dal 10 apr 2001
Per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo precedente, i militari del Corpo hanno facoltà di entrare nelle stazioni ferroviarie, verificare le merci in arrivo, in transito ed in partenza, e richiedere al capo stazione tutte le indicazioni che ritengano opportune, relativamente ai colli che sospettino contenere merci in contrabbando o generi di privativa. Quando siano richiesti dai capi delle stazioni ferroviarie, debbono anche prestarsi ad assistere all'apertura dei colli che quelli ritengano sospetti nei riguardi finanziari. In tali casi, le merci ed i bagagli riconosciuti di contrabbando debbono essere trattenuti nella stazione di partenza od in altra successiva se fossero già stati spediti, e i militari li identificano ed assicurano, dandoli in consegna al capo della stazione, pel tempo occorrente alla compilazione del processo verbale, cui devesi - di regola - provvedere immediatamente. Poscia rilasciano al capo stazione copia autentica del verbale e ritirano le merci sequestrate, per consegnarle all'ufficio presso il quale debbono essere concentrate. Qualora i capi stazione si rifiutino di presenziare l'apertura di colli che si sospettino di contrabbando, i militari, per eseguire le verifiche, debbono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-176

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Art. 176 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo