Regolamento di servizio›Capo V
Art. 181
In vigore dal 10 apr 2001
Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro.
Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di compagnia, di tenenza o sezione e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza.
Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognano, e possono proporle anche i provvedimenti che reputino opportuni per la efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati.
I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, a scopo di polizia finanziaria, di tutti gli individui nati e domiciliati nella circoscrzione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiamo riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili.
Le comunicazioni necessarie per la tenuta di tale registro vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od ammnistrativa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-181