Regolamento di servizioCapo V

Art. 181

In vigore dal 10 apr 2001
Le notificazioni riguardanti i condannati per contrabbando sottoposti a vigilanza speciale vengono fatte dall'autorità di pubblica sicurezza ai comandanti di circolo, e questi ne prendono nota in apposito registro. Di tale registro comunicano poi un estratto rispettivamente ai comandanti di compagnia, di tenenza o sezione e di brigata, con le opportune disposizioni di vigilanza. Indipendentemente dalle notificazioni che ricevono, i comandanti di circolo possono richiedere direttamente all'autorità di pubblica sicurezza le notizie e gli schiarimenti di cui abbisognano, e possono proporle anche i provvedimenti che reputino opportuni per la efficacia della vigilanza, specialmente per ciò che riguarda le prescrizioni da farsi ai condannati. I predetti comandanti inoltre prendono nota in altro registro, a scopo di polizia finanziaria, di tutti gli individui nati e domiciliati nella circoscrzione del proprio circolo, i quali, pur non essendo sottoposti a vigilanza speciale, abbiamo riportato condanne per fatti notevoli di contrabbando o vi siano stati implicati quali complici, ricettatori, assicuratori e simili. Le comunicazioni necessarie per la tenuta di tale registro vengono fatte a cura dei comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli individui anzidetti vengono scoperti e puniti in via giudiziaria od ammnistrativa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-181

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Art. 181 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo