Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 185
In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di aeromobili che navighino su zone vietate o senza attenersi alle speciali prescrizioni relative alla rotta ed alla quota, i posti di servizio incaricati di tale vigilanza provvedono a fare all'aeromobile - se vi siano stati autorizzati - le segnalazioni all'uopo stabilite dal Regolamento per la navigazione aerea, e danno immediato avviso del passaggio, per telefono o, in mancanza, per telegrafo, con assoluta precedenza su qualsiasi altro fonogramma o telegramma, al comando dell'aeroporto, dove l'aeromobile, ai termini del precedente articolo, dovrebbe approdare.
L'avviso, redatto in forma chiara e concisa, deve essere preceduto dalla formula «rotta aerea» e contenere l'indicazione dei contrassegni dell'aeromobile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-185