Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 187
In vigore dal 10 apr 2001
Il manifesto deve indicare:
a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante ed il numero del suo brevetto;
c) il luogo di provenienza;
d) la indicazione sommaria del carico, e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli, e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;
e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compreso il combustibile;
f) numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci.
Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni, e deve essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione.
Non è obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli che portano seco i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta la inscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione dell'aeromobile che devono tenersi a bordo per la navigazione: tali oggetti devono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.
Mancando anche una sola delle suddette indicazioni, il manifesto si considera come non esistente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-187