Regolamento di servizioCapo VI

Art. 187

In vigore dal 10 apr 2001
Il manifesto deve indicare: a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile; b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante ed il numero del suo brevetto; c) il luogo di provenienza; d) la indicazione sommaria del carico, e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli, e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci; e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compreso il combustibile; f) numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci. Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni, e deve essere sottoscritto dal comandante immediatamente dopo l'ultima iscrizione. Non è obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli che portano seco i viaggiatori, purchè non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta la inscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione dell'aeromobile che devono tenersi a bordo per la navigazione: tali oggetti devono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante. Mancando anche una sola delle suddette indicazioni, il manifesto si considera come non esistente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-187

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 187 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo