Regolamento di servizioCapo VI

Art. 184

In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di Finanza vigilano: che ogni aeromobile, straniero o italiano, proveniente dall'estero o all'estero diretto, salve le eccezioni legalmente consentite, discenda e parta dall'aeroporto doganale più vicino al punto di transito del confine; che detto passaggio del confine si effettui alla frontiera di terra in corrispondenza delle rotte obbligatorie stabilite e sul litorale marittimo per tutti i punti che non siano compresi nei limiti di una zona vietata al volo; che tutti gli aeromobili provenienti dall'estero o diretti all'estero siano muniti del manifesto di carico; che parimenti ne siano muniti gli aeromobili che viaggiano da un punto all'altro dello Stato, ove non ne siano esentati ai termini del successivo . che ogni aeromobile impiegato nell'aeronavigazione nazionale od internazionale sia munito del prescritto giornale di rotta e, se trasporta passeggeri, di un elenco da cui risultino il nome, il cognome e il domicilio di ciascuno di essi.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-184

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Art. 184 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo