Regolamento di servizioCapo V

Art. 179

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo debbono aderire alle richieste delle Amministrazioni ferroviarie per presenziare lo spiombamento ed il ripiombamento dei vagoni piombati dalle dogane, quando debbasi eventualmente provvedere, durante il viaggio, al cambiamento del mezzo di trasporto delle merci spedite con bolletta di cauzione in vagoni piombati, e non siavi una dogana od altro ufficio finanziario vicino alla stazione in cui l'operazione deve eseguirsi. In tal caso i militari, verificata la incolumità delle chiusure doganali, assistono allo scarico, provvedono all'assicurazione dei nuovi mezzi di trasporto mediante l'apposizione di altri contrassegni, e fanno di tutto ciò speciale menzione nella bolletta di cauzione che accompagna le merci. Parimenti a richiesta degli agenti delle ferrovie, i militari debbono prestarsi ad apporre ai vagoni nuovi contrassegni in sostituzione di quelli eventualmente perduti durante il viaggio, avvertendo che l'aggiunta dei contrassegni può essere fatta senza formalità alcuna, quando quelli rimasti siano sufficienti a garantire che non siano state alterate le chiusure doganali; altrimenti si deve provvedere al riscontro del carico in confronto della bolletta doganale e col concorso degli agenti ferroviari. Nel primo caso, basta far annotazione dell'operazione compiuta sulla bolletta; nel secondo occorre compilare apposito processo verbale, indicando lo stato dei carri, il risultato del riscontro fatto alle merci ed il numero e la qualità dei nuovi contrassegni apposti. Il verbale viene poi trasmesso alla dogana cui le merci sono destinate. Copia del verbale deve essere unita alla bolletta di cauzione, facendone menzione su di questa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-179

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Art. 179 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo