Regolamento di servizio›Capo V
Art. 175
In vigore dal 10 apr 2001
In tutto il territorio del Regno i militari del Corpo debbono impedire la circolazione, la detenzione e il consumo di merci estere introdotte in frode ai diritti di confine. Vigilano, perciò, e sequestrano le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente, ed anche quelle non perseguitate continuamente quando risulti che il contrabbando fu consumato; vigilano per prevenire e reprimere ogni eventuale frode od abuso riguardo a merci che godano di esenzione o riduzione di imposta subordinatamente all'uso cui sono destinate; ed esercitano ogni altra sorveglianza e controllo, richiesti dalle leggi e dai regolamenti di dogana.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-175