Regolamento di servizio

Art. 172

In vigore dal 10 apr 2001
I militari del Corpo devono permanentemente vigilare intorno al recinto esterno ed ai varchi dei depositi franchi, per impedire che vi si introducano merci senza il permesso della dogana, che se ne estraggano irregolarmente od in frode, che accedano nel recinto persone non ammesse ad entrarvi e che non sia esattamente osservata ogni prescrizione all'uopo stabilita dai regolamenti o emanata nella propria competenza dalla dogana. Le merci che si introducono nel deposito o ne vengono estratte devono essere riscontrate in confronto coi relativi documenti doganali, sui quali i militari appongono analogo visto. I militari non s'ingeriscono nelle operazioni che si compiono nell'interno dei depositi franchi; ma vigilano tuttavia per impedire che vi si detengano merci non ammesse all'introduzione nei depositi stessi, e per assicurarsi che non vi si preparino frodi e vi si osservino le speciali discipline prescritte. Su richiesta, o con l'assenso del capo della dogana, possono però i militari del Corpo eseguire nell'interno dei depositi ricognizioni e perquisizioni, con l'assistenza di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia, od anche senza, se il delegato non interviene nel termine fissato per l'operazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-172

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 172 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo