Regolamento di servizio
Art. 167
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle operazioni di sdoganamento compiute fuori del recinto doganale, la controvisita può essere richiesta anche prima che le merci vengano rimosse dai locali in cui l'operazione ha avuto luogo, purchè la relativa bolletta sia già stata registrata dalla dogana e consegnata alla parte.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-167