Regolamento di servizioCapo V

Art. 177

In vigore dal 10 apr 2001
Agli ufficiali della Guardia di finanza, ed ai sottufficiali che essi eventualmente ritengano di delegare con apposito ordine scritto, è inoltre consentito, per vigilare sul movimento delle merci, di esaminare i registri delle spedizioni in arrivo e in partenza, presso le stazioni ferroviarie. Per tali verifiche essi si rivolgono al capo della stazione, e le eseguiscono poi con riguardo alle esigenze del servizio ferroviario, in guisa che questo non abbia ad esserne perturbato. In caso di rifiuto, gli ufficiali ricorrono all'autorità giudiziaria, per ottenere l'ordinanza di consegna dei registri per le necessarie operazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-177

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