Regolamento di servizioCapo V

Art. 178

In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di sospetto che fra le merci spedite in vagoni chiusi e piombati dalle ferrovie si nascondano colli di contrabbando, i militari dei Corpo possono chiedere che siano rimossi i piombi dei vagoni per le opportune verifiche, anche presso una stazione che non sia quella di destinazione delle merci. Per non incagliare il movimento dei treni, tale operazione deve essere fatta, di regola, in una delle stazioni in cui la fermata stabilita dall'orario sia tale da permettere la verificazione delle merci ed il successivo ripiombamento dei carri. A tale effetto i militari del Corpo possono prendere posto sul treno, senza pagamento del biglietto, per scortarlo fino ad una delle anzidette stazioni. L'apertura dei vagoni ed il riscontro delle merci deve sempre aver luogo col concorso del capo convoglio e di un impiegato della stazione, e devesi far risultare da un processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Se ai carri vengono applicati nuovi piombi, ciò deve farsi constare nel processo verbale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-178

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Art. 178 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo