Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 189
In vigore dal 10 apr 2001
In ordine ai trasporti vietati, i militari della Regia guardia di finanza sorvegliano che non si portino a bordo degli aeromobili:
a) apparati radiotelegrafici o radiotelefonici, senza speciale licenza rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aeromobile possiede la nazionalità;
b) apparecchi fotografici o cinematografici di presa, senza speciale permesso, strettamente personale, rilasciato dal Ministero per l'aeronautica, o senza che gli apparecchi stessi siano portati a bordo come bagaglio, imballati e piombati in modo da non potersene fare uso durante il volo, e la loro esistenza a bordo risulti da apposita dichiarazione apposta dal comandante dell'aeroporto di partenza sulla prescritta lista dei passeggeri;
c) esplosivi, firmi e munizioni da guerra, da un punto all'altro del territorio nazionale, sia da aeromobili esteri, sia da aeromobili nazionali privati.
I militari di finanza curano pure di sorvegliare l'osservanza di ogni altra restrizione cui fosse sottoposto dalle competenti autorità il trasporto di oggetti diversi da quelli su indicati, nei riguardi degli aeromobili esteri e nazionali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-189