Regolamento di servizioCapo VI

Art. 193

In vigore dal 10 apr 2001
Nel caso di approdo forzato di aeromobili fuori dei luoghi prescritti, il comando di reparto del Corpo che ne abbia notizia, quando non sia in prossimità un ufficio di dogana, provvede agli opportuni riscontri, e, ove nulla trovi da opporre alla prosecuzione del viaggio, vidima il manifesto ed il giornale di rotta, indicando, se del caso, l'aeroporto doganale al quale l'aeromobile dovrà approdare per il compimento delle operazioni di sdoganamento. Quando invece sia prossimo un ufficio di dogana, i militari del Corpo provvedono ad avvertirlo dell'avvenuto approdo e vigilano che nulla venga, sottratto dall'aeromobile sino all'intervento dei funzionari dell'ufficio stesso. Se, rimossa la causa del forzato approdo, l'aeromobile, senza aver compiuto alcuna operazione che apporti mutamento al carico, sia pronto a partire prima dell'intervento dell'autorità doganale, i militari del Corpo intervenuti, dopo i riscontri e le vidimazioni sopra specificate al primo comma, possono consentire alla partenza, dandone avviso all'ufficio doganale dell'aeroporto di destinazione. Trattandosi di aeromobili stranieri, tale disposizione è applicabile solo se appartengano a Stati presso i quali vigono condizioni di reciprocità.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-193

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