Regolamento di servizioCapo VI

Art. 192

In vigore dal 10 apr 2001
Oltre a quanto è prescritto dai precedenti , i militari del Corpo di servizio negli aeroporti doganali osservano, in quanto siano applicabili ai trasporti di merci per via aerea, le disposizioni di vigilanza e di riscontro in vigore per le ordinarie spedizioni doganali ed ottemperano alle speciali consegne ed istruzioni che fossero all'uopo stabilite d'intesa tra la dogana e i comandi del Corpo interessati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-192

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Art. 192 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo