Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 196
In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio della Guardia di finanza in materia di imposte di produzione si esplica:
con la vigilanza permanente o saltuaria presso le fabbriche o gli opifici, dove si producono, si rettificano, si trasformano o si manipolano i generi soggetti ad imposta di produzione;
colla scorta delle merci in cauzione in entrata o in uscita presso le fabbriche e gli opifici ed i magazzini relativi;
col riscontro delle merci all'uscita dei magazzini ed ai varchi di uscita delle fabbriche ed opifici;
colla vigilanza su il trasporto, la detenzione, il deposito e la vendita dei prodotti di fabbrica;
colla vigilanza, all'esterno degli stabilimenti, in tutto il territorio del Regno, per la scoperta ed il sequestro degli apparecchi e dei generi di fabbricazione clandestina.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-196