Regolamento di servizioTitolo IVCapo I

Art. 196

In vigore dal 10 apr 2001
Il servizio della Guardia di finanza in materia di imposte di produzione si esplica: con la vigilanza permanente o saltuaria presso le fabbriche o gli opifici, dove si producono, si rettificano, si trasformano o si manipolano i generi soggetti ad imposta di produzione; colla scorta delle merci in cauzione in entrata o in uscita presso le fabbriche e gli opifici ed i magazzini relativi; col riscontro delle merci all'uscita dei magazzini ed ai varchi di uscita delle fabbriche ed opifici; colla vigilanza su il trasporto, la detenzione, il deposito e la vendita dei prodotti di fabbrica; colla vigilanza, all'esterno degli stabilimenti, in tutto il territorio del Regno, per la scoperta ed il sequestro degli apparecchi e dei generi di fabbricazione clandestina.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-196

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Art. 196 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo