Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 200
In vigore dal 10 apr 2001
Non possono essere compresi fra gli incarichi sussidiari di cui all':
1) l'apposizione e la rimozione dei suggelli agli apparecchi e parti di apparecchi di produzione, salvo quanto è prescritto dai successivi ;
2) la sorveglianza del regolare funzionamento tecnico dei congegni di misurazione e di controllo applicati agli apparecchi medesimi dall'Amministrazione;
3) l'accertamento e la registrazione dei prodotti di fabbrica, salvo quanto è disposto dal successivo ;
4) le operazioni relative al movimento dei prodotti e le verificazioni, gli inventari e i riscontri nei magazzini di fabbrica e negli altri assimilati ai depositi doganali di proprietà privata;
5) la custodia delle seconde chiavi dei magazzini di materie e prodotti soggetti a vincolo della finanza, salvi i casi di necessità riconosciute dall'ufficio tecnico d'intesa col comando di circolo;
6) il rilascio delle occorrenti bollette di legittimazione e il rilascio e lo scarico delle bollette a cauzione;
7) l'accertamento e la registrazione delle materie prime che passano in fabbrica o in lavorazione, e la tenuta delle scritture contabili ed amministrative inerenti al funzionamento dell'ufficio finanziario di fabbrica, sempre che non vi sia l'assistenza, anche saltuaria, del funzionario tecnico responsabile;
8) le operazioni di denaturazione e altre che comunque importino l'abbuono o restituzione di imposta;
9) le verificazioni nei magazzini liberi di spirito e di bevande alcooliche.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-200