Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 195
In vigore dal 10 apr 2001
Agli effetti doganali e della polizia della circolazione aerea, il personale della Guardia di Finanza non si ingerisce dei viaggi e dei trasporti degli aeromobili nazionali militari, di polizia e di dogana.
Per gli aeromobili stranieri militari, procura di sorvegliare che non navighino sul territorio del Regno nè vi atterrino senza averne avuto speciale autorizzazione, e per quelli di polizia e di dogana, eventualmente autorizzati da patti internazionali a passare la frontiera, che si attengano alle condizioni dai patti stessi stabilite.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-195