Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 190
In vigore dal 10 apr 2001
All'approdo degli aeromobili negli aeroporti doganali, è compito precipuo dei militari del Corpo di assicurare che nè persone, nè bagagli, nè merci qualsiansi sbarchino prima dell'intervento della dogana; di vigilare le merci altrove destinate e le provviste di bordo, che, col permesso della dogana, rimangono sull'aeromobile; e di apporre le attestazioni di visto arrivare e visto partire sulle dichiarazioni degli speditori, rese valide dalla dogana come bollette di lasciapassare, per il trasporto di merci da un punto all'altro dello Stato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-190