Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 197
In vigore dal 10 apr 2001
È permanente la vigilanza che si effettua nell'interno delle fabbriche, in modo continuativo, durante i periodi di lavorazione, secondo l'orario stabilito dall'ufficio tecnico di finanza. È saltuaria, invece, quella che, durante la lavorazione, si esercita con sopraluoghi e accertamenti all'inizio e alla fine, e con verificazioni ad intervalli secondo l'interesse della vigilanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-197