Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 198
In vigore dal 10 apr 2001
L'assegnazione dei militari del Corpo occorrenti ai servizi di vigilanza presso le fabbriche ed opifici è fatta dai Comandi di Circolo, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
È riservata al coniando generale la facoltà di consentire, in via eccezionale e temporanea, su richiesta della direzione generale interessata, determinandone i compiti e la durata, l'assegnazione dei militari del Corpo presso le fabbriche, in sostituzione del personale civile dell'ufficio tecnico di finanza, nelle funzioni tecniche, contabili ed amministrative di competenza del ridetto personale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-198