Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 203
In vigore dal 10 apr 2001
Nell'interno delle fabbriche, i militari del Corpo comandati di vigilanza, o in sostituzione o in aiuto dei funzionari tecnici, dipendono per il servizio dall'ufficio tecnico di finanza interessato, nonché dal capo dell'ufficio finanziario di fabbrica, rimanendo, invece, per quanto riguarda la disciplina e l'amministrazione del Corpo, alla dipendenza dei propri superiori gerarchici.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-203