Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 208
In vigore dal 10 apr 2001
I servizi di riscontro alle porte ed ai varchi esterni degli stabilimenti e dei magazzini sono disposti e regolati dai comandi di circolo, con ordini di servizio, compilati d'intesa con l'ufficio tecnico di finanza e sono eseguiti dai militari del Corpo sotto la dipendenza esclusiva e responsabilità dei propri superiori gerarchici.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-208