Regolamento di servizio›Capo II
Art. 212
In vigore dal 10 apr 2001
Durante la lavorazione, i militari del Corpo debbono assicurarsi che si adoperino soltanto gli apparecchi e le materie dichiarate; che il prodotto non si faccia deviare nel passaggio dagli apparecchi di produzione a quelli di misurazione e che non si ecceda la quantità di prodotto dichiarata all'ufficio tecnico di finanza, o, comunque, con esso ufficio convenuta.
I militari debbono altresì assicurarsi che, fuori dei termini della lavorazione dichiarata, siano posti fuori d'uso, mediante suggellazione, tutti gli apparecchi di produzione, e, quando la lavorazione sia avvenuta senza il previo pagamento della imposta debbono assicurarsi che tutto il prodotto sia depositato negli appositi magazzini di fabbrica assimilati a quelli doganali di proprietà privata, dai quali il prodotto stesso non può essere estratto che con pagamento d'imposta o, nei casi prescritti, in cauzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-212