Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 209
In vigore dal 10 apr 2001
Fuori dei casi di diretto accertamento da parte dei militari del Corpo che vi prestano servizio a norma degli ordini impartiti dall'ufficio tecnico di finanza, ogni altra operazione d'indagine per la ricerca e la scoperta di eventuali frodi od irregolarità nell'interno delle fabbriche dovrà essere dal personale del Corpo eseguita previa intesa con l'ufficio tecnico, salvo eccezionali circostanze di assoluta ed indeclinabile urgenza, da giustificarsi all'intendente di finanza oltre ad informarne insieme per norma il capo dell'ufficio tecnico medesimo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-209