Regolamento di servizioTitolo IVCapo I

Art. 206

In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di compagnia e di tenenza che abbiano personale di servizio nell'interno delle fabbriche possono effettuare saltuari ed improvvisi sopralluoghi per assicurarsi della regolare esecuzione del servizio medesimo e ove ravvisino un'inesatta osservanza delle disposizioni relative ne informano l'ufficio tecnico di finanza interessato per il tramite del comando di circolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-206

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Art. 206 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo