Regolamento di servizio›Titolo IV›Capo I
Art. 206
In vigore dal 10 apr 2001
I comandanti di compagnia e di tenenza che abbiano personale di servizio nell'interno delle fabbriche possono effettuare saltuari ed improvvisi sopralluoghi per assicurarsi della regolare esecuzione del servizio medesimo e ove ravvisino un'inesatta osservanza delle disposizioni relative ne informano l'ufficio tecnico di finanza interessato per il tramite del comando di circolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-206