Regolamento di servizio›Capo II
Art. 211
In vigore dal 10 apr 2001
Per i riscontri di cui all'articolo precedente, i militari del Corpo hanno sempre facoltà di richiedere, nelle fabbriche e negli opifici, la prescritta denuncia di fabbrica, il verbale di verificazione redatto dall'ufficio tecnico di finanza, la licenza di esercizio e, quando le fabbriche o gli opifici siano in lavorazione, anche la dichiarazione di lavoro, nonché il documento comprovante il pagamento della imposta nei casi in cui la lavorazione è subordinata al preventivo pagamento anzidetto.
Nelle fabbriche di polveri piriche e altri prodotti esplodenti, richiedono, inoltre, la licenza rilasciata dall'autorità politica per l'apertura della fabbrica.
Nelle fabbriche, negli opifici, nei magazzini di fabbrica e in quelli assimilati ai depositi doganali di proprietà privata poi quali sia prescritta la tenuta di registri di carico e scarico, i militari del Corpo esaminano anche tali registri, per constatarne la regolarità o per rilevarne dei dati.
Ove però di tratti di magazzini soggetti a vincolo di imposta, il riscontro delle materie e dei prodotti, eventualmente necessario per scopo d'indagini, non potrà essere compiuto dai predetti militari senza l'intervento dell'ufficio tecnico di finanza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-211