Regolamento di servizioCapo II

Art. 215

In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dai militari del Corpo o ad essi denunciati dai fabbricanti, debbono i militari stessi apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fabbriche, mediante processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo ufficio tecnico di finanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-215

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Art. 215 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo