Art. 215
Regolamento di servizioCapo II

Art. 215

185 / 394
In vigore dal 10 apr 2001
Nei casi di sospensione di lavoro presso le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, dipendenti da cause di forza maggiore e constatati dai militari del Corpo o ad essi denunciati dai fabbricanti, debbono i militari stessi apporre i suggelli agli apparecchi di produzione e far risultare le constatazioni fatte nelle fabbriche, mediante processo verbale, di cui rilasciano un esemplare al fabbricante, trasmettendone un altro al rispettivo ufficio tecnico di finanza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-215