Regolamento di servizio
Art. 219
In vigore dal 10 apr 2001
Nelle fabbriche di birra, in cui la imposta si riscuota mediante accertamento diretto del prodotto, i militari del Corpo ivi di vigilanza possono essere permanentemente incaricati di accertare il grado saccarometrico e il volume della birra prodotta.
Ai militari medesimi spetta inoltre di impedire che, dopo tale accertamento, la birra prodotta venga dal fabbricante diluita o vi siano aggiunte sostanze zuccherine.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-219