Regolamento di servizio›Capo IV
Art. 224
In vigore dal 10 apr 2001
Rispetto al deposito dei generi soggetti a imposta di produzione, i militari del Corpo vigilano perché non si istituiscano senza la prescritta autorizzazione, depositi di spiriti, di polveri piriche ed altri prodotti esplodenti e di cicoria preparata od altri succedanei al caffè.
A tale effetto essi debbono tener presente:
a) per gli spiriti, che costituisce deposito il detenere una quantità superiore a 20 litri di spiriti non denaturati e a 50 litri di quelli denaturati. Occorre in tal caso che il depositario ne abbia fatta preventiva denunzia all'ufficio tecnico di finanza, e siasi sottoposto alla tenuta di un registro di carico e scarico, avvertendo che sono esonerati dall'obbligo di tenere il registro, ma non dall'obbligo della denuncia, i venditori di spirito e di bevande alcooliche, purchè la quantità che detengono in deposito non superi complessivamente 100 litri e sia giustificata da regolare bolletta di legittimazione, e purchè inoltre ne facciano la vendita in quantità non eccedente 2 litri per volta;
b) pei prodotti esplodenti, che il deposito deve essere legittimato dalla licenza dell'autorità politica e dalla licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza. Per gli esplodenti diversi dalle polveri piriche o dalle polveri senza fumo è obbligatoria la tenuta di un registro di carico e scarico;
c) per i fiammiferi, che non se ne detengano negli esercizi di vendita se non in involucri chiusi e muniti della marca-valore. La stessa disposizione vale anche per le cartine e i tubetti per sigarette, i quali generi non possono essere detenuti che da esercenti muniti di speciale licenza;
d) per la cicoria preparata, che costituisce deposito il detenere succedanei al caffè allo scopo di fornirli agli esercizi di vendita, e che il depositarlo deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza e deve tenere un apposito registro di entrata e di uscita.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-224