Regolamento di servizio›Capo III
Art. 220
In vigore dal 10 apr 2001
Ai militari della R. guardia di finanza spetta inoltre il compito di vigilare che vengano osservate le discipline stabilite pel trasporto e la detenzione dei generi soggetti a imposta di produzione, anche dopo che sia stata per essi pagata la imposta.
Curano a tal uopo:
a) per gli spiriti:
che non si trasportino senza bolletta di legittimazione spiriti non denaturati in quantità superiore a 5 litri e spiriti denaturati in quantità superiore a 20 litri, avvertendo che per gli spiriti provenienti dall'estero la bolletta di legittimazione può essere sostituita da quella di pagamento dei diritti doganali;
che parimenti non si trasportino senza bolletta di legittimazione o di pagamento, come per gli spiriti non denaturati, i liquori e le bevande alcooliche, rimanendo essi esenti da tale vincolo solo quando siano contenuti in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica;
che non si trasportino senza bolletta di legittimazione alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, greggio o raffinato, anche se mescolati ad altre sostanze;
che la bolletta di legittimazione, o quella di pagamento resa valida dalla dogana come bolletta di legittimazione, non siano scadute di validità rispetto al termine fissato, perché il genere giunga a destinazione.
Dell'emissione delle bollette di legittimazione possono essere incaricate le brigate del Corpo, d'intesa tra le intendenze di finanza e i comandi di circolo interessati;
b) per le polveri piriche e gli altri prodotti esplodenti, che non si trasportino senza la licenza rilasciata dalla competente autorità politica, in base alla prova della legittima provenienza di essi nei riguardi finanziari, prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo;
c) pei fiammiferi e per le cartine e tubetti per sigarette, che non se ne trasportino o non se ne detengano negli esercizi se non in involucri chiusi e muniti della marca di imposta pagata;
d) per la cicoria preparata, che non si detengano e non si trasportino in genere, succedanei di caffè non contenuti in pacchi di peso regolamentare chiusi ed identificati con le apposite fascette, fatta eccezione per gli esercizi di vendita, nei quali si possono tenere pacchi aperti fino al numero di tre, ciascuno di capacità non superiore a 100 grammi.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-220