Regolamento di servizio
Art. 222
In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza nell'esecuzione del servizio di permanente vigilanza presso le fabbriche di cartine e tubetti per sigarette, debbono:
a) seguire il movimento delle marche per imposta, annotandone i quantitativi per taglio su apposito registro di carisco e scarico, e vidimando, previo controllo, l'analogo registro tenuto dal fabbricante;
b) accertare le rimanenze mensili di marche in possesso del fabbricante confrontando le risultanze con le relative scritture e verbalizzando le eventuali differenze;
c) verificare giornalmente i prodotti ultimati iscrivendone i quantitativi nel registro di carico e scarico distintamente pel valore delle marche di cui debbono essere muniti, se destinati al consumo interno, oppure del contenuto dei singoli condizionamenti, se destinati all'estero;
d) controllare saltuariamente se ai condizionamenti ultimati sia stata applicata la marca-valore, corrispondente al contenuto in foglietti o tubetti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-222