Regolamento di servizio

Art. 222

In vigore dal 10 apr 2001
I militari della Regia guardia di finanza nell'esecuzione del servizio di permanente vigilanza presso le fabbriche di cartine e tubetti per sigarette, debbono: a) seguire il movimento delle marche per imposta, annotandone i quantitativi per taglio su apposito registro di carisco e scarico, e vidimando, previo controllo, l'analogo registro tenuto dal fabbricante; b) accertare le rimanenze mensili di marche in possesso del fabbricante confrontando le risultanze con le relative scritture e verbalizzando le eventuali differenze; c) verificare giornalmente i prodotti ultimati iscrivendone i quantitativi nel registro di carico e scarico distintamente pel valore delle marche di cui debbono essere muniti, se destinati al consumo interno, oppure del contenuto dei singoli condizionamenti, se destinati all'estero; d) controllare saltuariamente se ai condizionamenti ultimati sia stata applicata la marca-valore, corrispondente al contenuto in foglietti o tubetti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-222

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Art. 222 Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la Regia guardia di finanza. — Testo vigente | Portale Normativo