Regolamento di servizio›Capo VI
Art. 226
In vigore dal 10 apr 2001
La Guardia di finanza deve anche vigilare sugli apparecchi di produzione e sulle materie prime occorrenti per la fabbricazione dei prodotti soggetti a tassa, ed a tale effetto si assicura:
a) che i detentori, costruttori e venditori di apparecchi ed oggetti in genere, atti alla fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti od a quella dei fiammiferi, ne facciano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, avvertendo che, per tenere in deposito materie che siano atte od appariscano destinate alla fabbricazione di prodotti esplosivi occorre la licenza dell'autorità politica;
b) che il fosforo, e qualunque altra sostanza che possa a questo sostituirsi per la fabbricazione dei fiammiferi non venga trasportato senza la bolletta di cauzione, se proviene dall'estero ed è destinato ad una fabbrica o deposito già denunciati all'ufficio tecnico di finanza; oppure senza la fattura del negoziante munita della data del nulla osta dell'ufficio tecnico, se proviene da un deposito autorizzato alla vendita con la prescritta licenza dell'intendenza. Spetta inoltre ai militari del Corpo di aderire alle richieste degli importatori di fosforo, per le prescritte verificazioni, quando questo è giunto a destinazione, e di assicurarsi che il movimento del fosforo sia tenuto in evidenza giorno per giorno, in appositi registri, presso gli importatori ed i negozianti o presso coloro che lo impiegano in quantità superiore a 200 grammi l'anno;
c) che le radici di cicoria e le barbabietole disseccate importate dall'estero siano scortate da bolletta di cauzione fino alle fabbriche di cicoria cui sono destinate;
d) che del pari sia scortato il malto torreffatto estero destinato alle fabbriche di birra;
e) che non si rigenerino spiriti;
f) che i melazzi non si impieghino, per l'estrazione dello zucchero, fuori delle fabbriche autorizzate e dei periodi di tempo indicati nella dichiarazione di lavoro, e siano fuori delle fabbriche accompagnati da bolletta di cauzione e, quando abbiano meno di 63 di quoziente di purezza, da certificato di legittima provenienza;
g) che siano state denunciate all'ufficio tecnico le officine e i congegni producenti gas-luce ed energia elettrica anche per scopi non soggetti a tassa.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
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