Regolamento di servizioCapo VI

Art. 227

In vigore dal 10 apr 2001
Ai fini della tassa sugli oli minerali, la guardia di finanza vigila che non si estraggano oli minerali di resina o di catrame da materie prime di origine estera o nazionale, nè si trasformino o rettifichino oli minerali o residui di oli minerali, senza il pagamento della prescritta tassa di licenza e fuori della vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-227

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