Regolamento di servizio›Titolo V›Capo I
Art. 230
In vigore dal 10 apr 2001
Agli ingressi delle saline e lungo la loro cinta o linea di delimitazione sono stabiliti posti di guardia con l'incarico di impedire ad estranei di entrare nella salina senza il permesso scritto del direttore e di vigilare affinché nessuna quantità di sale e nessun oggetto sia asportato dall'opificio senza permesso scritto o senza i documenti prescritti.
A richiesta della competente autorità del monopolio e d'intesa coi comandi di circolo interessati, la vigilanza dei militari del Corpo può essere stabilita anche nell'interno delle saline e all'ingresso e nell'interno degli stabilimenti saliferi.
In tutti i servizi anzidetti, i militari che vi sono comandati dipendono agli effetti dei servizi medesimi dal capo della salina o stabilimento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il presente Regio Decreto e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-06;1643#art-rds-230